LEGGE REGIONALE N. 37 DEL
18-11-1998
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Indice:
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Il Consiglio
regionale ha approvato. |
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TITOLO I
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(Principi programmatici regionali)
1. La Regione persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del
trasporto regionale, promuovendo interventi finalizzati al
coordinamento dei modi di trasporto, alla realizzazione di un sistema
integrato della mobilità e delle relative strutture, in armonia con i
principi dello Statuto regionale e con i contenuti del piano
urbanistico territoriale.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1:
a) assicura un sistema integrato di trasporto capace di garantire il
diritto dei cittadini alla mobilità, favorendo il superamento delle
barriere che ne limitano l'accessibilità;
b) concorre alla realizzazione di un equilibrato sviluppo economico e
sociale dell'intero territorio regionale, garantendo ai cittadini pari
opportunità di spostamento e di accesso ai servizi ed ai luoghi di
lavoro;
c) promuove un sistema di mobilità sostenibile, coerente con gli
obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e di vivibilità delle aree
urbane e assicura identiche condizioni di servizi allo spazio rurale.
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